Art. 374 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Nelle località ove occorra costruire possono essere assegnate a titolo gratuito all’Istituto aree demaniali allo scopo di diminuire il costo delle costruzioni. Ove occorra invece addivenire all’acquisto di aree private e non riesca possibile raggiungere amichevoli accordi per la loro cessione ad eque condizioni, l’Istituto ha facoltà di promuoverne l’espropriazione con le norme di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.
2. Allo scopo di migliorare, accrescere il suo patrimonio ed agevolare il conseguimento dei suoi fini, l’Istituto ha pure facoltà di alienare e permutare le aree acquistate. Potrà del pari alienare e permutare le aree assegnategli col consenso del Ministero delle finanze il quale per altro potrà chiedere in retrocessione gratuita quelle non utilizzate qualora risultino necessarie per i servizi dell’Amministrazione dello Stato.