Art. 362 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, nonché di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, ha il compito:
2. di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, facendo presenti le eventuali osservazioni al Presidente dell’Istituto, di rivedere il bilancio consuntivo;
3. di rivedere la contabilità ed i bilanci dell’Istituto;
4. di redigere la relazione al Comitato centrale.
5. Ai revisori può essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal Comitato centrale.