Art. 362 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, nonché di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, ha il compito:

2. di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, facendo presenti le eventuali osservazioni al Presidente dell’Istituto, di rivedere il bilancio consuntivo;

3. di rivedere la contabilità ed i bilanci dell’Istituto;

4. di redigere la relazione al Comitato centrale.

5. Ai revisori può essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal Comitato centrale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.