Art. 360 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Istituto provvede alle spese di amministrazione autorizzate mediante prelevamenti sulle somme disponibili nei conti correnti «fitti» di cui all’art. 359, comma 1°, detratti i crediti relativi ai mutui per le costruzioni.

2. I prelevamenti sono effettuati su ordinativi disposti dal Presidente dell’ Istituto e vistati dal Capo ragioniere.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.