Art. 361 T.U. Edilizia Popolare L’esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il bilancio preventivo dev’essere approvato entro dicembre ed il conto consuntivo entro marzo.

2. Il bilancio riepiloga tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell’esercizio, compresi i conti di costruzione, includendo gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Le somme strettamente occorrenti pel servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, sono depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito e le disponibilità finanziarie vengono investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato o versato in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.

4. Le economie realizzate e che potranno essere dall’Istituto realizzate sulle spese generali inerenti alla costruzione dei fabbricati e all’amministrazione di quelli in reddito, sono devolute alle riserve di cui al terzo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.