Art. 28 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Con Regio decreto, su proposta del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è costituito un Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi provinciali con lo scopo di promuovere e coordinare l’azione degli istituti stessi. Al detto Consorzio partecipano anche gli enti ed istituti che abbiano conservata la propria personalità giusta il disposto del secondo comma dell’articolo 24.
2. Con lo stesso decreto si provvede all’ordinamento del Consorzio e alla determinazione delle sue funzioni e dei suoi rapporti sia con lo Stato sia con i singoli congedati.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica e facoltà d’imporre a tutti i partecipanti un contributo annuo nella misura che, dietro sua proposta, viene, anno per anno, fissata con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.