Art. 24 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Qualora nello stesso capoluogo di provincia o in uno stesso comune esista più di un ente od istituto per case popolari, ove se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, può esserne disposta la fusione.

2. In caso diverso è in facoltà del Ministro pei lavori pubblici stabilire quale di tali enti od istituti debba assumere la funzione di Istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalità giuridica.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.