Art. 25 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per l’interno, possono essere incorporati negli istituti autonomi provinciali o nelle rispettive sezioni anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto avere esse sufficienti attività per far fronte ai loro impegni ed essere in grado di svolgere proficua attività.

2. Il Ministro pei lavori pubblici, con suo decreto, può pure disporre l’incorporazione negli istituti provinciali delle gestioni speciali attualmente esistenti presso le società di assistenza e beneficenza o presso le società di mutuo soccorso di cui all’art. 16, nn. 5° ed 8°.

3. Nell’uno e nell’altro caso è richiesto per la incorporazione il preventivo parere del presidente dell’Istituto provinciale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.