Art. 225 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Nei riguardi degli ascensori sono suddivise tra i condomini in quote progressive decrescenti dall’alto in basso, secondo che sarà determinato nel regolamento previsto dall’art. 235, le spese pel consumo dell’energia e tutte le altre di normale manutenzione e di gestione.
2. Dal concorrere a tutte le dette spese sono esclusi i proprietari del piano terreno sopraelevato, a meno che non abbiano la possibilità di accedere al proprio alloggio con l’ascensore e salvo il disposto di cui al seguente comma.
3. Por l’accesso alle terrazze, alle soffitte, ed altri locali è dovuta dai condomini, che possono far uso dell’ascensore, una quota in modica misura, da stabilire nel regolamento suddetto.
4. Dove esistano più ascensori, il computo è eseguito separatamente per ciascun ascensore.