Art. 222 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall’art. 67, comma primo, superi la disponibilità del fondo stesso, l’eccedenza graverà sui proprietari interessati in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.