Art. 222 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall’art. 67, comma primo, superi la disponibilità del fondo stesso, l’eccedenza graverà sui proprietari interessati in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.