Art. 163 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Qualora per trasformazione od ingrandimento vengano a cessare le condizioni richieste per le case popolari od economiche, cessano di pieno diritto i benefici tributari dal giorno in cui siano accertati le trasformazioni o gli ingrandimenti.
2. Cessano parimenti i benefici tributari nei riguardi delle società cooperative per case popolari e dei rispettivi assegnatari qualora le case stesse vengano destinate a fini diversi da quelli indicati nel presente testo unico.
3. Le imposte e tasse già esonerate, sono ripetibili dall’Erario con privilegio sui rispettivi immobili, salvi i diritti dell’istituto mutuante che avranno la precedenza rispetto all’Erario stesso.
4. La perdita dei benefici di cui ai precedenti commi è dichiarata dal Ministero dei lavori pubblici. La dichiarazione è invece di esclusiva spettanza della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica, per le case costruite col contributo o concorso erariale.