Art. 162 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Sono esenti dalla imposta straordinaria immobiliare istituita con decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, gli enti ed istituti autonomi per le case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni nonché le cooperative edilizie fruenti di contributo erariale.