Art. 161 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. È concessa l’esenzione per il periodo di 25 anni dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati, alle nuove case economiche eseguite dal 5 luglio 1919 da società, da privati e dagli enti non compresi nell’art. 160 e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, purché la costruzione di esse abbia già avuto inizio alla data del 1° dicembre 1936 ed a condizione che sia intervenuta la denunzia nel termine perentorio di cui al terzo comma dell’art. 168.
2. La stessa esenzione è concessa alle case popolari ed economiche fruenti di contributo erariale, costruite entro il 30 giugno 1938 da società e loro soci e dagli enti non compresi nell’art. 160 ed indipendentemente dalla dichiarazione di abitabilità. Detta esenzione è subordinata alla condizione che il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla Corte dei Conti non oltre il giorno 2 novembre 1937.