Art. 145 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell’art. 141 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto e nei limiti delle disponibilità provenienti dai riscatti medesimi.