Art. 142 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Qualora al finanziamento di cooperative ferroviarie abbiano provveduto in parte l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in parte enti diversi, è consentito alla cooperativa od ai soci divenuti proprietari nonché ai loro aventi causa, di avvalersi della facoltà di riscatto di cui all’art. 141, limitatamente alla quota di debito contratto verso l’Amministrazione.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.