Art. 143 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il socio divenuto proprietario od i suoi aventi causa, ove abbiano totalmente o parzialmente versato il prezzo del riscatto, possono liberamente alienare l’alloggio sotto l’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 231, ferma restando, in ogni caso, la corresponsione all’ente mutuante del contributo continuativo concesso dallo Stato.
2. Il socio proprietario, quand’anche si sia avvalso della facoltà di riscatto, non potrà ottenere, per diritto proprio, alcuna altra assegnazione di alloggio assistito da contributo ovvero da concorso dello Stato, di comuni o di province.