Art. 137 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Qualora un deliberato della Commissione di vigilanza importi obbligo di eseguire determinati lavori e la parte soccombente non vi provveda entro il termine prescrittole, ne può essere disposta l’esecuzione di ufficio dal Ministro per i lavori pubblici, a carico della cooperativa ovvero dei singoli soci. Le somme all’uopo occorrenti sono, a giudizio insindacabile del Ministro, prelevate dai mutui concessi per la costruzione dei fabbricati o rimborsato ovvero recuperate a tenore degli articoli 68 e 69.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.