Art. 130 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Sul fondo iscritto all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per spese concernenti l’edilizia popolare ed economica, possono gravare quelle inerenti al funzionamento dei servizi relativi ed essere corrisposte, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, indennità e competenze ai componenti la Commissione di vigilanza nonché al personale addetto alla segreteria, compreso quello d’ordine e subalterno.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.