Art. 135 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le copie esecutive dei deliberati della Commissione di vigilanza sono rilasciate dal segretario ai sensi e per gli effetti dell’art.
134.

2. Per l’esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel libro 2°, titoli I e IV, del Codice di procedura civile.

3. Alla notifica delle copie esecutive dei deliberati o ad ogni altro successivo atto di esecuzione, procede l’ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione trovasi l’edificio della cooperativa alla quale la decisione stessa si riferisce. Per le notifiche eventualmente occorrenti in altro comune, si richiede l’ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione hanno residenza le persone in confronto delle quali le notifiche debbono eseguirsi.

4. Agli ufficiali giudiziari sono dovute, per ciascun atto, le competenze spettanti in base alle disposizioni vigenti, da anticiparsi dalla cooperativa o dall’interessato salvo rivalsa da parte di chi di ragione.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.