Art. 110 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Qualora un socio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti abbia perduto o perda tale qualità ovvero il diritto di prenotazione o di assegnazione dell’alloggio, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà, sino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, il trapasso di proprietà alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonché di parte o di tutte le zone annesse acquistate in proprio dal detto socio. Ad esso la cooperativa è tenuta a corrispondere la somma effettivamente pagata per l’acquisto del terreno.

2. Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilità. Esso è insindacabile e non è soggetto ad alcun ricorso od azione.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.