Art. 105 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, può, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione dell’addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall’assegnazione.

2. Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisco titolo esecutivo ai sensi dell’art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l’apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.

3. Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.