Art. 109 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Colui che subentra nell’assegnazione di un alloggio resosi disponibile prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale anche per motivi diversi da quelli contemplati dall’art. 106, è tenuto a rimborsare al precedente assegnatario avverso il quale sia stata dichiarata la perdita del diritto all’alloggio, esclusivamente la somma effettiva da questo eventualmente pagata per l’acquisto del terreno nonché il costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall’assegnatario nella misura della somma minore che risulterà fra lo speso ed il migliorato.

2. L’accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.(33)

Testo in vigore dal 23 maggio 1974

Note di aggiornamento

Aggiornamento (33)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 maggio 1974, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/05/1974, n. 133) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’ art. 109, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui dispone che è ”insindacabile“ il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l’accertamento della somma da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest’ultimo effettuati”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.