Art. 5 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395)
1. I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d’ufficio, né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:
2. 1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;
3. 2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;
4. 3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell’adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;
5. 4° Non possono essere rimossi dall’ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.
6. I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l’interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
7. Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato è fissato al compimento degli anni settanta.