Art. 12 T.U. Consiglio Stato
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
(Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)
1. Al principio di ogni anno sono designati, con decreto Reale, il presidente ed i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell’anno precedente.
2. Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.