Art. 11 T.U. Consiglio Stato

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

(Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)

1. I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

2. A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari.

3. Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi riferendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne rifericono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Testo in vigore dal 1° luglio 1924

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.