Art. 96-quater.4 TUB Interventi finanziati su base volontaria

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall’articolo 96.1. A tali risorse si applica l’articolo 96.1, comma 5.

Testo in vigore dal 9 marzo 2016

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.