Art. 96-bis.4 TUB Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l’immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.