Art. 95-sexies TUB Norme di attuazione

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

Testo in vigore dal 6 agosto 2004

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.