Art. 95-sexies TUB Norme di attuazione
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.
1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.
Testo in vigore dal 6 agosto 2004
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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