Art. 95-septies TUB Applicazione

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.

Testo in vigore dal 16 novembre 2015

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.