Art. 8 TUB Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d’Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Testo in vigore dal 27 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.