Art. 3 TUB Ministro dell’economia e delle finanze

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

2. In caso di urgenza il Ministro dell’economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.