Art. 65 TUB Ambito della vigilanza su base consolidata

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Al fine dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;(97)
c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) Lettera soppressa dal D.L. 27 dicembre 2007, n. 297, convertito con L. 23 febbraio 2007, n. 15;
e) Lettera soppressa dal D.L. 27 dicembre 2007, n. 297, convertito con L. 23 febbraio 2007, n. 15;
f) Lettera soppressa dal D.L. 27 dicembre 2007, n. 297, convertito con L. 23 febbraio 2007, n. 15;
g) Lettera soppressa dal D.L. 27 dicembre 2007, n. 297, convertito con L. 23 febbraio 2007, n. 15;
h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;
i) società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;(97)
i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.(97)

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.(97)

Testo in vigore dal 9 gennaio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (97)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l’art. 3, comma 6) che “Fino all’entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.”

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.