Art. 64 TUB Albo

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. La capogruppo comunica alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell’albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l’iscrizione nell’albo è subordinata all’autorizzazione indicata all’articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell’albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. (97)

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

5. La Banca d’Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.

Testo in vigore dal 9 gennaio 2026

Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l’art. 3, comma 6) che “Fino all’entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.”

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.