Art. 58-ter TUB Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Una succursale di banca di Stato terzo è considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall’apposito registro tenuto dall’ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni: a) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; b) le autorità di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; c) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.(118)

Testo in vigore dal 9 gennaio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (118)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall’articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall’11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.