Art. 58-quater TUB Regime applicabile

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Alle succursali qualificate di cui all’articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II.

2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonché i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal capo I.(118)

Testo in vigore dal 9 gennaio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (118)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall’articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall’11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.