Art. 42 TUB Nozione di credito alle opere pubbliche

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’art. 46.

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1994

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.