Art. 38 TUB Nozione di credito fondiario

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1994

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.