Art. 35 TUB Operatività

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.

Testo in vigore dal 15 aprile 2016

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.