Art. 34 TUB Soci

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.(10)

4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l’ammissione a socio, la sottoscrizione o l’acquisto di un numero minimo di azioni.

5. Comma abrogato dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

6. Si applica l’articolo 30, comma 5.

Testo in vigore dal 15 aprile 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (10)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che la modifica apportata all’art. 34, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.