Art. 32 TUB Utili

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1994

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.