Art. 32-ter TUB Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall’articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all’articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all’articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile

Testo in vigore dal 25 luglio 2021

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.