Art. 145-ter TUB Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.

Testo in vigore dal 27 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.