Art. 145-bis TUB Procedure contenziose

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni.
Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.

Testo in vigore dal 8 dicembre 2011

Note di aggiornamento

Aggiornamento (38)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l’art. 16, comma 8) che “Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.