Art. 13 TUB Albo

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell’elenco dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche di Stato terzo, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

Testo in vigore dal 9 gennaio 2026

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.