Art. 12-ter TUB Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.

3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonché agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.(98)

Testo in vigore dal 1° dicembre 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (98)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l’art. 8, comma 3) che “L’articolo 12-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti di debito emessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.