Art. 126-viciesquinquies TUB Informazioni sul conto di base

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.(74)

Testo in vigore dal 14 aprile 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (74)

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) che “la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.