Art. 126-viciesquinquies TUB Informazioni sul conto di base
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.(74)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) che “la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.