Art. 126-viciesquater TUB Conti di base per particolari categorie di consumatori

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l’accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.(74)

Testo in vigore dal 14 aprile 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (74)

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) che “la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.