Art. 126-quinquies TUB Contratto quadro

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l’articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Testo in vigore dal 11 gennaio 2024

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.