Art. 126-octies TUB Denominazione valutaria dei pagamenti

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione... comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.

Testo in vigore dal 13 gennaio 2018

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.