Art. 114-sexies TUB Servizi di pagamento

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.
Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

Testo in vigore dal 1° marzo 2010

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.