Art. 114-octiesdecies TUB Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l’apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d’Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.

Testo in vigore dal 13 gennaio 2018

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.